LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.270 LND del 27.03.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia DABALA’/ABANO CALCIO S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Mattia DABALA’/ABANO CALCIO S.r.l.
Con reclamo datato 14/12/2018 inoltrato a mezzo Racc. A.R. .alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Mattia DABALA’, chiedeva la condanna della Società ABANO CALCIO S.r.l.al pagamento della somma di €.1.000,00, quale residuo dell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall’art.25/bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione
dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società ABANO CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Mattia DABALA’ la somma di €.1.000,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Veneto i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.