LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.302 LND del 24.04.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GALEANO/U.S.PALMESE 1912 A.S.D.
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GALEANO/U.S.PALMESE 1912 A.S.D.
Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Francesco GALEANO in data 11/02/2019, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912
A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad €.4.000,00.
Il reclamante ha chiesto la condanna della Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in suo favore della somma di €.2.300,00, quale residuo non percepito dall’accordo in essere.
La U.S. PALMESE 1912 A.S.D. ha inviato in data 19/03/2019, apposita memoria di costituzione a firma dell’amministratore giudiziario dott. Domenico Larizza.
La predetta memoria risulta tuttavia totalmente priva di documentazione comprovante l’eventuale pagamento di quanto richiesto dal ricorrente e risulta esclusivamente una richiesta onde poter evitare eventuali sanzioni pecuniarie e punti di penalizzazione in classifica.
Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Francesco GALEANO della somma di euro 2.300,00,da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.