LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.302 LND del 24.04.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele COCOCCIA/A.S.D.CASSINO CALCIO 1924
RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele COCOCCIA/A.S.D.CASSINO CALCIO 1924
Con reclamo datato 12/03/2019 inoltrato a mezzo Racc. A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Gabriele COCOCCIA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CASSINO CALCIO 1924,al pagamento della somma di €.2.058,06 quale residuo dell’Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.CASSINO CALCIO 1924, a corrispondere al sig. Gabriele COCOCCIA, la somma di €.2.058,06.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.