LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.302 LND del 24.04.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Genny RUSSO/S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL

 

RICORSO DEL CALCIATORE Genny RUSSO/S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL

Con reclamo datato 7.01.2019 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Genny RUSSO, chiedeva la condanna della società controinteressata al  pagamento della somma di  €.6.542,16 a titolo di  residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig. Genny RUSSO della somma di €.6.542,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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