LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.302 LND del 24.04.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Luisa PUGNALI/RAVENNA WOMEN FC SSD ARL già U.S. S. ZACCARIA

RICORSO  DELLA  CALCIATRICE Luisa PUGNALI/RAVENNA WOMEN FC SSD ARL già U.S. S. ZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 7.01.2019 la sig.na Luisa PUGNALI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.4.800,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC  SSD ARL, al  pagamento in favore della sig.na Luisa PUGNALI della somma di €.4.800,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile ed al Comitato Regionale Emilia  Romagna, i  termini  dell’avvenuto  pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre  30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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