LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.349 LND del 04.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MANES/ASD ACIREALE-ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946

 

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MANES/ASD ACIREALE-ASD  CITTA' DI ACIREALE  1946

Con reclamo notificato in data 19.03.2019 tramite Raccomandata A/R, il sig. Alessandro MANES si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico  per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €.21.333,99.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma  di €.12.333,99,  quale residuo dell'importo  previsto dall'accordo economico.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta  modificazione  della compagine societaria- sub specie di "scissione"- a seguito della quale la A.S.D.CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La Società, in data 13/04/2019, faceva pervenire le proprie memorie difensive, allegando documentazione fiscale alle stesse.

La certificazione prodotta (a11.1) è errata in quanto è relativa ad asseriti compensi superiori al reale

per un solo anno (€.15.850,00), mentre la somma di €.9.000,00 è stata corrisposta per €.6.000,00 nel 2017 ed €.3.000,00  nel2018.

Le memorie sono prive di qualsiasi ricevuta  liberatori a firma del ricorrente.

La contestazione  disciplinare  risulta strumentale.

In data 18/04/2019 illegale del calciatore faceva pervenire una ulteriore memoria a replica delle contro deduzioni della società, confermando in toto la richiesta iniziale della somma di €.12.333,99.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Alessandro MANES, della somma di €.12.333,99.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale ed al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art . 94 ter comma 11 delle N. O.I.F.

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