LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.349 LND del 04.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BELLUSSI/SSD ARL SAVONA FBC

 

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BELLUSSI/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 19/03/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig. Andrea BELLUSSI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.834,50 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturato fino al mese di dicembre 2018 in quanto poi svincolato.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA F.B.C.al pagamento in favore del sig. Andrea BELLUSSI della somma di €.1.834,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N. O.I.F.

 

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