LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.349 LND del 04.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FERRETTI/S .S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FERRETTI/S .S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 27/03/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Andrea FERRETTI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturata fino al mese di Dicembre 2018

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25  Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito  la Commissione  ritiene condivisibili le argomentazioni  addotte dal  ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Andrea  FERRETII della somma di  €.1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento   inviando  copia  della   liberatoria   e   del  documento   di  identità   del  calciatore regolarmente  datati e firmati dallo stesso  entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N. O.I.F.

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