LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.349 LND del 04.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ROSSINI/A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ROSSINI/A.C.D.CASTELVETRO  CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 15/11/2018 il sig. Andrea ROSSINI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l .al pagamento della somma di €.4 .200,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente  alla Stagione Sportiva  2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la  Società

A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea ROSSINI, della somma di €.4.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si  fa  obbligo  alla  Società  di  comunicare  al Comitato  Regionale  Emilia  Romagna  i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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