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LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.349 LND del 04.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL SIG. Giuseppe AIELLO/S.S. D. ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO (Collab. Gest. Sport.)

 

RICORSO DEL SIG. Giuseppe AIELLO/S.S. D. ARL CITTA' DI CAMPOBASSO (Collab. Gest. Sport.)

Con ricorso notificato il 5/2/2019 il sig. Giuseppe AIELLO, esponeva di aver concluso con la S.S.D. Città di Campobasso un accordo economico (Coll. Gest. Sport.), che prevedeva la corresponsione dell'importo annuo lordo di €. 8.000,00 per la stagione sportiva 2017-2018 e di non avere percepito nessuna delle rate mensili convenzionalmente pattuite.

Tanto premesso, concludeva con la richiesta di condanna della società al pagamento nella misura sopra indicata.

la società, ritualmente costituitasi, formulava una pluralità di contestazioni, di seguito esaminate singolarmente, contestando integralmente la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.

Disposto il rinvio dell'udienza del 18 Aprile 2019, al fine di acquisire le dichiarazioni del ricorrente nel contradittorio delle parti, la vertenza era riservata in decisione all'udienza del16/5/2019, nella quale l'Aiello confermava il ricevimento della compara avversaria.

la società resistente, a sua volta, deduceva in primo luogo, l'inammissibilità del reclamo sul rilievo che, da documentazione che depositava, non risultava depositato alcun accordo economico tra la Città di Campobasso e l'Aiello, rilevando, inoltre, che in ogni caso il contratto non risultava firmato da soggetto munito dei poteri necessari a rappresentare la società.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis del regolamento della l.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Nella memoria la resistente ha dedotto numerose questioni che devono essere singolarmente esaminate.

1. Il deposito dell'accordo economico.

Con il primo motivo di doglianza la società ha rilevato, deducendo l’inammissibilità del ricorso, il mancato deposito dell'accordo economico, depositando mail asseritamente confermativa della circostanza.

La Commissione, alla quale è, pacificamente  preclusa ogni attività di indagine o "latamente" inquisitoria, ha, viceversa accertato il rituale deposito del contratto, avvenuto in data 7/2/2018 con numero di protocollo 00001906.

Una siffatta attività deve ritenersi pienamente legittima sul decisivo ed assorbente rilievo che la validità ed il deposito del contratto sono previste, a pena di inammissibilità del reclamo, dall'art. 25-bis, comma 4 del Regolamento L.N.D..

Ne consegue che la verifica di tale presupposto costituisce specifica e doverosa attività della Commissione, la cui sussistenza determina la delibazione di ammissibilità o inammissibilità del reclamo, pronuncia questa riservata, per espressa disposizione normativa regolamentare, (il richiamato art. 25-bis del Regolamento) alla C.A. E..

L'eccezione di inammissibilità deve, per l'effetto, essere disattesa.

2. La sottoscrizione dell'accordo economico da parte della società.

Giova principiare la trattazione della questione rilevando che l'accordo risulta ritualmente sottoscritto, sul modulo prestampato alla voce "Per la società" dal nominativo del soggetto che ha firmato l’accordo.

Inoltre, e per quanto rileva in questa sede, a destra della sottoscrizione nello spazio riservato alla società, appare apposto il timbro della società con l'indicazione del corretto numero di iscrizione della società stessa.

Alla stregua di tali obiettive risultanze non pare revocabile in dubbio che il ricorrente poteva e doveva fare legittimo affidamento sulla riferibilità dell'accordo alla società non potendo ragionevolmente dubitarsi che l'apposizione del timbro sociale e della firma nello spazio riservato alla società e l'apposito timbro di quest'ultima consentivano, in ragione della conformità ai generali canoni di diligenza, di ritenere la sottoscrizione ritualmente apposta dalla società.

Nel mentre, infatti, la tutela che l'affidamento appresta alla parte che, senza sua  colpa ed in conseguenza di fatti obiettivi ed univoci evidenzianti un formale impegno della società, assunto da soggetto in rappresentanza della società, quest'ultima, a sua volta, è facoltizzata ad agire nei confronti del "falsus procurator" per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Il reclamo merita, pertanto, integrale accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI  CAMPOBASSO, al pagamento in favore del sig. Giuseppe AIELLO della somma di

€.8.000,00 .

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del ricorrente) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando  copia  della   liberatoria  e del documento  di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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