LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.349 LND del 04.06.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilaria ALUNNO/RAVENNA WOMEN FC SSD Ari già U.S.S.ZACCARIA
RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilaria ALUNNO/RAVENNA WOMEN FC SSD Ari già U.S.S.ZACCARIA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 26.03.2019 la sig.na Ilaria ALUNNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18 .
Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.100,00 non percepita.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, al pagamento in favore della sig.na Ilaria ALUNNO della somma di €.2.100,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile ed al Comitato Regionale Emilia Romagna, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.