LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.366 LND del 20.06.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Bernardo MASINI/G.S.D.GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO

RICORSO DEL CALCIATORE Bernardo MASINI/G.S.D.GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO

Con reclamo datato 22.03.2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla G.S.D.GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO, il sig. Bernardo MASINI, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dellaccordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia lammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la G.S.D.GHIVIZZANO BORGO A MOZZANO al pagamento in favore del sig. Bernardo MASINI della somma di €.1.000,00.

Dispone  la  restituziondella  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dellavvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della    presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

 

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