LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.366 LND del 20.06.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha FRAGOLA/A.S.D.ROYAL TEAM LAMEZIA

RICORSO DELLA CALCIATRICE Samantha FRAGOLA/A.S.D.ROYAL TEAM LAMEZIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 26.03.2019 la sig.na Samantha FRAGOLA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ROYAL TEAM LAMEZIA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.400,00, maturata e non percepita fino al mese di Dicembre 2018.

La Società, in data 30/04/2019, si costituiva tramite PEC con proprie memorie a difesa.

Si osserva anticipatamente, che le stesse sono prive della ricevuta di consegna  alla controparte, in violazione a quanto previsto dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D. con conseguente inammissibilità rilevata dufficio.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi  Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.ROYAL TEAM LAMEZIA al pagamento in favore della sig.na Samantha FRAGOLA della somma di €.400,00.

Dispone  la  restituziondella  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

 Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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