LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.103 LND del 16.09.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro COZZOLINO/A.C.R.MESSINA SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Gennaro COZZOLINO/A.C.R.MESSINA  SSD ARL

Con reclamo datato 17.06.2019 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Gennaro COZZOLINO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società, in data 15/07/2019, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito, richiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la Racc. A.R. inviata alla stessa da parte del legale del calciatore, non risulta consegnata dal sito delle Poste Italiane.

Asserisce la stessa, che il calciatore ha percepito quanto dovuto da accordo economico, ma non allega alcuna quietanza di pagamento a firma dello stesso.

La Commissione Accordi Economici, rileva però, che il legale del ricorrente, ha trasmesso in pari data dell'invio della Racc. A.R. il ricorso alla società, anche tramite PEC, ed agli atti è stata depositata la regolare ricevuta di consegna della stessa.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig. Gennaro COZZOLINO della somma di €.4.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.ammìnistrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art . 94 ter comma 11delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it