LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.103 LND del 16.09.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria PIOVANI/S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria PIOVANI/S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R .in data 15.06.2019 la sig.na Maria PIOVANI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES un accordo economico prevedente la corresponsione lorda  di €.4.000,00  relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.400,00 non percepita.

La Società non faceva  pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.FOOTBALL MILAN LADIES al pagamento in favore della sig.na Maria PIOVANI della somma di €.3.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario(obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

 

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