LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.135 LND del 14.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale TRENTINELLA/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.
RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale TRENTINELLA/U.S. PALMESE 1912 A.S.D.
Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Pasquale TRENTINELLA in data 21/06/2019, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad €.12.000,00.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 quale residuo dell’accordo economico in essere.
La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall’Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto.
In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Pasquale TRENTINELLA della somma di euro 3.000,00,da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.