LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASIRAGHI/A.S.D. OLTREPOVOGHERA ora

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASIRAGHI/A.S.D. OLTREPOVOGHERA  ora A.S.D.AVC VOGHERESE 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 1/08/2019 il sig. Andrea CASIRAGHI srivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 al pagamento della somma di .2.000,00,quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLTREPOVOGHERA ora A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al pagamento in favore del sig. Andrea CASIRAGHI della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento   inviando  copia  della   liberatoria  del  documento   di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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