LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio PALUMBO/A.S.D. VASTESE CALCIO 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio PALUMBO/A.S.D. VASTESE CALCIO 1902
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 17/07/2019 il sig. Vittorio PALUMBO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma di €.800,00,quale residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata da l ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società
A.S.D.VASTESE CALCIO 1902, al pagamento in favore del sig. Vittorio PALUMBO della somma di €.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.