LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.141 LND del 23.10.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. MANFREDONIA 2000
RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. MANFREDONIA 2000
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 10.07.2019 la sig.na Luigina CAPALBO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S .D.MANFREDONIA 2000, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19.Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.150,00 quale residuo
dell'accordo economico in essere.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall’art.25 Bis comma 5 del Regola mento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.MANFREDONIA 2000 al pagamento in favore della sig.na Luigina CAPALBO della somma di €.2. 150,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.