LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabio DE LUCA/A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
RICORSO DEL CALCIATORE Fabio DE LUCA/A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA
Con reclamo, trasmesso tramite PEC. in data 27/09/2019 il sig. Fabio DE LUCA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.GELBI SON VALLO DELLA LUCANIA, al pagamento della somma di €.4.300,00 quale residuo, previsto, dall’accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA, al pagamento in favore del sig. Fabio DE LUCA della somma di €.4.300,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban Bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.