LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ASSELTI/A.S.D. ROCCELLA

RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo ASSELTI/A.S.D. ROCCELLA

Con reclamo datato 6/09/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc. A.R. alla A.S.D.ROCCELLA il sig. Riccardo ASSELTI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis

comma 5 del   Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La   Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ROCCELLA al pagamento in favore del sig. Riccardo ASSELTI della somma di €.1.800,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia  della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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