LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.168 LND del 19.11.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria Rosario ABBATE/A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.

RICORSO DELLA CALCIATRICE Maria Rosario ABBATE/A.S.D. ATLETICO ORISTANO C.F.

Con reclamo datato 26/06/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc. A.R. alla A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F. la sig.na Maria Rosaria ABBATE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.980,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2017/18

La società, non faceva  pervenire alcuna  memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25  Bis comma 5 del   Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ATLETICO ORISTANO C.F. al pagamento in favore della sig.na Maria Rosaria ABBATE della somma di €.980,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile Nazionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione  giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma  11 delle N.O.I.F.

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