LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.174 LND del 27.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele ALLEGRA/SSD 1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA

 

RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele ALLEGRA/SSD  1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA

Con reclamo datato 2/10/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D.1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA, il sig. Emanuele ALLEGRA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.5.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19

La società, non faceva pervenire alcuna  memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25  Bis comma 5 del   Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale  Dilettanti condanna la S.S.D.1937 MILAZZO già IGEA VIRTUS BARCELLONA, al pagamento in favore del sig. Emanuele ALLEGRA della somma di  €.5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento   inviando  copia   della   liberatoria   del  documento   di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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