LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.174 LND del 27.11.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco MINGIANO/A.C.NARD’ SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Marco MINGIANO/A.C.NARD' SRL
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 26/09/2019 il sig. Marco MINGIANO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.NARDO' SRL al pagamento della somma di €.2.160,00,qua le residuo, previsto, dall'accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19
La Società, in data 12/10/2019 faceva pervenire alla CAE una Pec dove asseriva di essere in possesso di documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento del calciatore.
Tale documentazione, però, non è stata allegata.
In data 4/11/2019 la Società trasmetteva, tramite Pec tale documentazione a cui si faceva menzione nella precedente mail certificata del12/10/2019 .
Si accerta però, che tale documentazione contabile, inviata alla CAE il 4/11/2019, non è stata trasmessa alla controparte, in violazione all'art.25 Bis comma 5 del Regolamento LND.
Tale violazione, è stata confermata tra l'altro, con verbale acquisito agli atti, nell'udienza del 14/11/2019, dal lega le rappresentate della Società, presente alla discussione del ricorso, Sig. Alessio Antico.
Per queste motivazioni, le controdeduzioni della Società sono dichiarate inammissibili.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C. NARDO’SRL, al pagamento in favore del sig. Marco MINGIANO della somma di €.2.160,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.