LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 201 LND del 17.12.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D’ANNA/A.S.D.F.C. NOLA 1925
RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele D’ANNA/A.S.D.F.C. NOLA 1925
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 29/10/2019 il sig. Emanuele D’ANNA si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925 al pagamento della somma di €.4.500,00,quale residuo, previsto, dall’accordo economico stipulato con la stessa relativamente alla Stagione Sportiva 2018/19
La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. F.C. S.S.NOLA 1925, al pagamento in favore del sig. Emanuele D’ANNA della somma di €.4.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.