LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 235 LND del 03.02.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Alessio LO NIGRO/S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l.

Con reclamo datato 11/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Alessio LO NIGRO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.8.250,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo  riscontro  alla  pretesa  azionata  dal  ricorrente,  risultando  provata  sia  la  conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D .MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Alessio LO NIGRO della somma di

€.8.250,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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