LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 235 LND del 03.02.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957
RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957
Con reclamo datato 6/12/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.POMEZIA CALCIO 1957 il sig. Davide EVACUO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.12.000,00 relativamente all’accordo economico della corrente Stagione Sportiva 2019/20 stipulato con la società.
Somma maturata e non ancora percepita.
La società, in data 22/01/2020, tramite il proprio legale, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive nella presentazione e quindi inammissibili, giusto quanto previsto dall’Art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando
altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.POMEZIA CALCIO 1957 al pagamento in favore del sig. Davide EVACUO della somma di €.12.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.