LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 235 LND del 03.02.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ettore Corrado LAGOMARSINI/U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Ettore Corrado LAGOMARSINI/U.S. AVELLINO 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 31/10/2019, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.AVELLINO 1912 S.r.l. il sig. Ettore Corrado LAGOMARSINI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, tramite il proprio legale, in data 22/01/2020, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono tardive per la presentazione, giusto quanto previsto dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti e di conseguenza inammissibili. A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.AVELLINO 1912  S.r.l.  al  pagamento  in  favore  del  sig. Ettore  Corrado  LAGOMARSINI della  somma  di €.3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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