LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 235 LND del 03.02.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PALOMBO/A.S.D. CASSINO CALCIO 1924

RICORSO DEL CALCIATORE Mattia PALOMBO/A.S.D. CASSINO CALCIO 1924

Con reclamo datato 4/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CASSINO CALCIO 1924 il sig. Mattia PALOMBO , chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.750,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CASSINO CALCIO 1924 al pagamento in favore del sig. Mattia PALOMBO della somma di €.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della       presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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