LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 24.02.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco BONFIGLIO/S.S.D. MARSALA CALCIO S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE  Francesco  BONFIGLIO/S.S.D. MARSALA CALCIO  S.R.L.

Con reclamo datato 19/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.MARSALA CALCIO A.r.l. il sig. Francesco BONFIGLIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettantcondanna la S.S.D. MARSALA CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco BONFIGLIO della somma di €.3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale  i termini dellavvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dallart.94 ter comma 11 delle  N.O.I.F.

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