LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 46 LND del 17.07.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Flavio PROVARONI/ASD ACIREALE-ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946
RICORSO DEL CALCIATORE Flavio PROVARONI/ASD ACIREALE-ASD CITTA’ DI ACIREALE 1946
Con reclamo notificato in data 8.04.2019 tramite Raccomandata A/R il sig. FLAVIO PROVARONI si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad euro 11.452,00.
Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di € 11.452,00 quale importo non percepito dall’accordo in essere.
Dà atto il reclamante dell’avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di “scissione” - a seguito della quale la A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 è subentrata nel Campionato Nazionale di Serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.
La A.S.D. ACIREALE non si è costituita in giudizio e deve, quindi, dichiararsi contumace.
A sua volta, la A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni tramite PEC in data 8.05.2019, chiedendo che la Commissione limiti l’accoglimento della domanda nei limiti della minor somma dovuta al calciatore.
Espone infatti la società resistente che il calciatore è stato svincolato nel corso del dicembre 2017 e, per l’effetto, chiede l’accoglimento del ricorso nei limiti di una minor somma che, tuttavia, non viene quantificata.
Con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 14 maggio 2019 il reclamante ha riconosciuto l’errore nella ricostruzione fattuale insistendo, pertanto, nell’accoglimento del reclamo nei limiti della minor somma dovuta per la quota-parte di accordo economico valida sino alla data dello svincolo. Tale somma viene quantificata, quindi, in Euro 4.000.
Con comunicazione del 10 giugno 2019 codesta Commissione ha notiziato le parti della fissazione del reclamo per la riunione del 27 giugno 2018.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27 giugno 2019, ove è comparso il solo reclamante che si è riportato alle conclusioni formulate negli scritti difensivi e, in particolare, chiedendo l’accoglimento del reclamo nei limiti della minor somma quantificata in Euro 4.000.
Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto, anche in ragione della non contestazione della debenza da parte della A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 – seppur nei limiti di una minor somma rispetto a quella maggiore quantificata nel reclamo introduttivo - ciò che deve intendersi provato anche applicando il principio processuale di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c. In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. FLAVIO PROVARONI della somma di euro 4.000,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia ed al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.