LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.46 LND del 17.07.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Luigi MONOPOLI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Luigi MONOPOLI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 2/05/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l, il sig. Luigi MONOPOLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.000,00 a titolo di residuo del compensolobale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturata fino al mese di Dicembre 2018, in quanto poi trasferito ad altra Società.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.al pagamento in favore del sig. Luigi MONOPOLI, della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore     regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dallart.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it