LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2019/2020 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 46 LND del 17.07.2019 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Alves DE SOUZA LIDUINA/A.S.D.CITTA’ DI FALCONARA

RICORSO DELLA CALCIATRICE Alves DE SOUZA LIDUINA/A.S.D.CITTA’ DI FALCONARA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 26.03.2019 la sig.na Alves DE SOUZA LIDUINA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. CITTA’ DI FALCONARA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.600,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di 3.600,00 maturata e non percepita.

L Società,  nofacev pervenire   alcun memoria    propria   difes nei   termin stabiliti dall’art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi  Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTA’ DI FALCONARA al pagamento in favore della sig.na Alves DE SOUZA LIDUINA della somma di €.3.600,00.

Dispone  la  restituziondella  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla comunicaziondell’iban bancario (obbligatoriamente      della    calciatrice)      tramite mail     all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it                                                                                                                             Si  fa obbligo alla Società di comunicare alla Divione Nazionale Calcio A/5,i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della  liberatoria  e  del  documento  di  identità  della  calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dallart.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it