LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 104 LND del 25.09.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele CAVALIERE/ASD CITTA’ DI GRAGNANO

RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele CAVALIERE/ASD CITTA’ DI  GRAGNANO

Con reclamo datato 6/11/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché tramite Racc. A.R. alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO il sig. Emanuele CAVALIERE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2018/19.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall’art.25 Bis comma 5 del  Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig. Emanuele CAVALIERE della somma di €.1.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si  fa obbligo  alla  Società di  comunicare al  Comitato  Regionale  Campania  i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter  comma 11 delle N.O.I.F.

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