LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 104 LND del 25.09.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mostafa EL KHAYARI/A.S.DATLETICO FIUGGI
RICORSO DEL CALCIATORE Mostafa EL KHAYARI/A.S.DATLETICO FIUGGI
Con reclamo inoltrato in data 23/06/2020, alla Commissione Accordi Economici ed alla A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI il sig. Mostafa EL KHAYARI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.387,09 a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/20,maturato fino al mese di Dicembre 2019, in quanto poi svincolato.
La società, non faceva pervenire nei termini previsti dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. alcuna nota a propria difesa.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ATLETICO TERME FIUGGI al pagamento in favore del sig. Mostafa EL KHAYARI della somma di €.2.387,09.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.