LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 118 LND del 12.10.2020 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea D ’ORAZIO/ FOSSANO CALCIO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Andrea D ’ORAZIO/ FOSSANO CALCIO SSD ARL
Con reclamo inoltrato in data 21/02/2020,alla Commissione Accordi Economici ed alla FOSSANO CALCIOSSD ARL il sig.Andrea D’ORAZIO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo non percepito relativo alla Stagione Sportiva 2019/20,maturato fino alla data di presentazione del ricorso.
La società, in data 13/05/2020, tramite il proprio legale, faceva pervenire le proprie contro deduzioni in merito.
Si rileva preliminarmente però, che le stesse sono fuori termine per la presentazione, giusto quanto previsto dall’art.25 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, e di conseguenza non possono essere prese in considerazione per la decisione del ricorso.
All’udienza del 24/09/2020, era presente il legale del calciatore ma non la Società.
Lo stesso, dichiarava che, la Società aveva provveduto a versare ulteriori €.1.500,00 tramite bonifico bancario al calciatore, che andranno decurtati dalla richiesta.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società FOSSANO CALCIO SSD ARL al pagamento in favore del sig. Andrea D’ORAZIO della somma di €.2.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.