LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 181 LND del 27.01.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BATTISTA/U.S.C.PALMESE 1920 ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio BATTISTA/U.S.C.PALMESE 1920 ASD

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Antonio BATTISTA in data 6/10/2020, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad €.3.000,00.

Richiedeva  la  condanna  della  Società  al  pagamento  della  intera  somma  in  quanto  mai percepita.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa, nei termini stabiliti dall’Art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Nel merito, Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società U.S. PALMESE 1912 A.S.D. al pagamento in favore del sig. Antonio BATTISTA, della somma di euro 3.000,00,da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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