LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 181 LND del 27.01.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Diego ALBANESE/MILANO CITY B.G.F.C. S.S.D
RICORSO DEL CALCIATORE Diego ALBANESE/MILANO CITY B.G.F.C. S.S.D
Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 16/09/2020 il signor ALBANESE Diego si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società Milano City B.G.F.C.S.S.D. A R.L. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- letto il reclamo del calciatore ALBANESE Diego;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 10.000,00 per la stagione 2019/2020;
- che il calciatore ha dedotto di essere rimasto tesserato con la società resistente fino alla data del 23.12.2019, quando è stato trasferito ad altra società;
- che il calciatore ha pertanto maturato un credito nei confronti della società MILANO CITY B.G.F.C.S.S.D. A R.L., pari ad un importo di cinque mensilità, dalla data del 20 luglio 2019 alla data del 23 dicembre 2019;
- che la società Milano City B.G.F.C.S.S.D. A R.L., rimasta contumace, ha corrisposto al calciatore soltanto l’importo di € 2.000, rimanendo inadempiente per un importo pari ad € 3.000,00;
P.Q.M.
dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 3.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.