LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 181 LND del 27.01.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RUSSO/A.S.C.D. VERBANIA

RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RUSSO/A.S.C.D. VERBANIA

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Giovanni RUSSO, regolarmente trasmesso alla società ASCD VERBANIA e da questa ricevuto in data 19/10/2020;

ritenuto che la memoria di costituzione della società, datata 22/12/2020 ed in pari data trasmessa al reclamante via p.e.c., appare tardiva rispetto al termine di decadenza imposto dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite le parti nell’udienza del 12/01/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

letta la successiva memoria integrativa con precisazione del credito del 18/01/2021 del reclamante, regolarmente trasmessa alla società;

considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 4.200,00 – data la somma di Euro 8.000,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società ASCD VERBANIA al Sig. Giovanni RUSSO la somma di Euro 4.200,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A., i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria  e del documento  di identità del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto  previsto dall’art. 94 ter comma  11 delle  N.O.I.F.

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