LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 181 LND del 27.01.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sabato VACCARO A.S.D.F.C.NOLA 1925

RICORSO DEL CALCIATORE Sabato VACCARO A.S.D.F.C.NOLA 1925

Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 22/09/2020 il signor VACCARO Sabato si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. F.C. SS NOLA 1925 un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019;

- letto il reclamo del calciatore Sabato VACCARO, con il quale si chiede la condanna della società resistente al pagamento di un importo pari ad € 1.350,00, a titolo di inadempimento rispetto a quanto previsto dall’accordo economico ritualmente versato in atti;

- letta la memoria di costituzione della società A.S.D. F.C. SS NOLA 1925, con la quale si eccepisce soltanto, a pretesa irricevibilità del reclamo,  la presunta tardività dello stesso;

- visto il Comunicato Ufficiale n. 226/A deliberato in data 17 giugno 2020 dal Consiglio Federale della F.I.G.C., con il quale si è stabilito di “prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall’articolo 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019”;

- considerato, pertanto, che alla luce di quanto deliberato nel suddetto comunicato Ufficiale il reclamo del calciatore sig. Sabato Vaccaro risulta ritualmente e tempestivamente proposto, e il credito dallo stesso vantato è rimasto incontestato;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo dichiara dovuta dalla Società al Reclamante la somma di Euro 1.350,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento  inviando copia della  liberatoria  e del documento  di identità del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto  previsto dall’art. 94 ter comma  11 delle  N.O.I.F.

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