LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 LND del 26.02.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide DE ANGELI/SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.

RICORSO DEL CALCIATORE Davide DE ANGELI/SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C.

Con ricorso notificato regolarmente alla Società, il calciatore DE ANGELI Davide si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. un accordo economico stipulato in data 12/12/2019 che prevedeva la corresponsione lorda di euro

16.587,62 per la stagione sportiva 2019/20;

- Letto il ricorso del calciatore DE ANGELI Davide;

- considerata l’eccezionalità della situazione determinata dell’emergenza sanitaria da COVID19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale di adempimento della prestazione sportiva, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa

- valutato che il protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola d’equità che questa Commissione ritiene di dover mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art.3 del Protocollo in parola secondo cui “ per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 al 30 giugno

2020, Il club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale

netta pattuita nell’accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dei tesserati a titolo di indennità ex. Art.96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;

- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo d’indennità ex art. 96 del Decreto legge 18 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni della Legge 24 aprile 2020 n.27, rispondendo tale criterio ad equità;

- preso atto che il ricorrente ha sottoscritto un accordo economico per euro 16.587,62 per la stagione sportiva 2019/2020;

- che ha percepito dalla Società euro 9000,00 da computarsi nell’80% della somma totale netta pattuita;

- che il calciatore ha dichiarato di aver percepito la somma di euro 600,00 a titolo d’ indennità governativa ex art.96 Decreto Legge 18 marzo n.18;

- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal ricorrente in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

Dichiara dovuto dalla Società SSD ARL MILANO CITY B.G. F.C. al sig. DE ANGELI Davide la somma di euro 3.670,08, derivante dall’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico depurato dall’importo già percepito e detratto le 600,00 euro a titolo d’indennità governativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Lombardia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta)  della data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

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