LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 LND del 26.02.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SCOPPETTA/SSD MARSALA CALCIO ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SCOPPETTA/SSD MARSALA CALCIO ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Salvatore SCOPPETTA, regolarmente trasmesso alla società SSD MARSALA CALCIO ARL  in data 21/12/2020;

ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

sentite la parte ricorrente nell’udienza del 10/02/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 7.000,00 – data la somma di Euro 2.000,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società SSD MARSALA CALCIO ARL al Sig. Salvatore SCOPPETTA la somma di Euro 7.000,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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