LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 LND del 26.02.2021 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Liliana NICOLETTA/KICK OFF C/5 FEMMINILE

RICORSO DELLA CALCIATRICE Liliana NICOLETTA/KICK OFF C/5 FEMMINILE

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo della calciatrice Liliana NICOLETTA, regolarmente trasmesso alla società KICK OFF C/5 FEMMINILE in data 03/07/2020;

ritenuto che la memoria di costituzione della società, datata 31/07/2020 ed in pari data trasmessa al reclamante è stata presentata entro i termini di decadenza imposto dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

ritenuto che in data 03/09/2020 la ricorrente ha presentato controdeduzioni e che in data 2/10/2020 la Società ha a sua volta risposto.

I documenti sono stati tutti regolarmente trasmessi alla Commissione che ne ha preso integralmente visione.

Le parti sono state convocate nell’udienza del 12/01/2021 alla quale l’Avv. della KICK OFF C/5 FEMMINILE non ha potuto partecipare per impegni sopraggiunti ed ha chiesto un rinvio, perentoriamente accordato dalla Commissione.

Le parti sono state quindi sentite nell’udienza del 12/01/2021 tenutasi da remoto nelle modalità prestabilite;

letti i passi salienti del ricorso, stralciate le richieste che non rientrano nel campo di applicazioni di codesta Commissione, lette tutte le memorie successive presentate dal reclamante e dalla parte resistente;

considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;

considerato che, nella prima domanda proposta il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma intera a saldo di Euro 4.000,00 – data la somma di Euro 6.000,00 già versata dalla società, invero in corretta applicazione del criterio equitativo sopra esposto la cifra è pari ad € 2.000,00;

ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società KICK OFF C/5 FEMMINILE alla Sig.ra Liliana NICOLETTA la somma di Euro 2.000,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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