LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 238 LND del 24.03.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea D ’ORAZIO/ FOSSANO CALCIO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Andrea D ’ORAZIO/ FOSSANO CALCIO SSD ARL
Con reclamo, notificato tramite raccomandata A.R. in data 30/12/2020 il signor D’ORAZIO ANDREA si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società FOSSANO CALCIO S.S.D. a.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 10.000,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- letto il reclamo del calciatore D’ORAZIO ANDREA;
- considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID- 19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;
- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;
- valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;
- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola
secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Lege 24 aprile 2020,n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;
- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, dedotto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Lege 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 10.000,00 per la stagione 2019/2020;
- che ha percepito dalla società euro 7.000,00, oltre ad € 500,00 già oggetto di condanna da parte del Tribunale Federale e da computarsi complessivamente nell’80% della somma totale netta pattuita;
- che il calciatore ha dichiarato di non aver percepito alcun importo a titolo di indennità governativa ex art.96 decreto legge 18 marzo 2020 n.18;
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro 500,00, derivante dall’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico detratto l’importo già percepito e quello da percepire in virtù della sentenza del Tribunale Federale.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.