LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 238 LND del 24.03.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrei TANASA/S.C.CARONNESE S.S.D. ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Andrei TANASA/S.C.CARONNESE S.S.D. ARL

La Commissione Accordi Economici:

letto il reclamo del calciatore Andrei TANASA, regolarmente trasmesso alla società Caronnese s.s.d. a r.l. in data 14.01.2021;

- ritenuto che la società non si è costituita entro il termine di decadenza imposto dall’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento della L.N.D.;

- considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, inducendo un’alterazione del sinallagma dell’accordo economico in atti;

- ritenuto che la vertenza debba essere decisa secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa;

- valutato che il Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/09/2020, in disparte ogni considerazione sulla sua efficacia vincolante alla luce della normativa federale, fornisca comunque una regola di equità che questa Commissione ritiene di poter mutuare;

- visto, in particolare, quanto dedotto alla lettera a) dell’art. 3 del Protocollo in parola secondo cui: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”, laddove il Protocollo alla lettera c) stabilisce inoltre un meccanismo ulteriormente compensativo;

- ritenuto, pertanto, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, rispondendo tale criterio ad equità; considerato che, nella domanda proposta in via subordinata, nel dichiarare di aver percepito la somma di Euro 600,00 a titolo di indennità governativa nel mese di marzo 2020, il reclamante ha chiesto la condanna della società al pagamento della somma a saldo di Euro 1.900,00 – data la somma di Euro 17.500,00 già versata dalla società – in corretta applicazione del suddetto criterio equitativo;

- ritenuto pertanto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante in via principale non possa trovare accoglimento, mentre appare fondata la prima domanda proposta in via subordinata;

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla società CARONNESE SSD A R.L. al Sig. Andrei TANASA la somma di Euro 1.900,00 per le causali indicate in narrativa.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini   dell’avvenuto pagamento  inviando  copia della  liberatoria  e del documento d’identità  del  calciatore  regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta)   della data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter  comma 1 delle N.O.I.F.

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