LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 238 LND del 24.03.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Christian BERTANI/U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Christian BERTANI/U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL
Con reclamo, notificato tramite Racc. A.R. in data 20/11/2020 il signor BERTANI Cristian si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO
S.r.l. un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.658,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- letti il reclamo del calciatore BERTANI Cristian e rilevata la tardività della costituzione della società, da ritenersi irricevibile;
- preso atto che il Reclamante ha sottoscritto un accordo economico per euro 30.658,00 per l’intera stagione 2019/2020, ma l’accordo ha avuto esecuzione per i soli mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020;
- che il reclamante ha percepito dalla società un importo pari ad € 12.000,00 rimanendo creditore per un importo pari ad ulteriori € 3.329,00
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, dichiara dovuto dalla Società al Reclamante la somma di Euro € 3.329,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.