LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 238 LND del 24.03.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MONTELEONE/A.S.D.PUTEOLANA 1902
RICORSO DEL CALCIATORE Claudio MONTELEONE/A.S.D.PUTEOLANA 1902
La Commissione Accordi Economici:
- letto il reclamo del calciatore, regolarmente trasmesso alla Società in data 29/01/2021 via p.e.c. come da avviso di ricevimento in atti;
- rilevato che la Società non si è costituita in giudizio;
- considerato che la documentazione in atti dimostra la sussistenza della ragione di credito avanzata dal reclamante, vista in particolare la “quietanza liberatoria” rilasciata in data 11/12/2020, dal contenuto sostanzialmente transattivo, e il mancato avveramento della condizione ivi stabilita;
- ritenuto che, alla luce dei motivi in fatto e in diritto sopra esposti, la domanda proposta dal reclamante possa trovare accoglimento limitatamente alla somma capitale di Euro 2.200,00 esclusi interessi e spese di lite
P.Q.M.
dichiara dovuta dalla società A.S.D.PUTEOLANA 1902 al Sig. Davide MONTELEONE la somma di Euro 2.200,00 per le causali indicate in narrativa.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.