LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 238 LND del 24.03.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano MANGIONE/S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA

RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano MANGIONE/S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA

Il calciatore MANGIONE Gaetano presenta un Ricorso contro la SSD ARL FUTSAL PISTOIA esponendo quanto segue:

- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la SSD ARL FUTSAL PISTOIA, iscritta al campionato nazionale di serie A2 di Calcio a 5, con un accordo economico che prevede il compenso globale lordo di euro 6.800,00;

- a seguito degli eventi conseguenti la situazione pandemica COVID-19 (cd. Coronavirus), i campionati di calcio sono stati sospesi in data 10.03.2020;

- a  conclusione  del  Consiglio  Federale  del  20.05.2020  è  stata  definitivamente  decretata  la sospensione dell’attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;

- per l’intera durata dell’accordo economico ha svolto regolarmente la propria attività  sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;

- la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 3.000,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 3.800,00.

Tanto premesso, il calciatore MANGIONE Gaetano chiede:

1. In via principale, condannare la società SSD ARL FUTSAL PISTOIA al pagamento della somma di euro 3.800,00;

 2. In via subordinata e in applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND, che gli sia riconosciuto il diritto ad un importo di euro 5.440,00, con un saldo finale, avendo percepito solamente la somma di euro 3.000,00, di euro 2.440,00.

La società SSD ARL FUTSAL PISTOIA si costituisce rappresentando che:

- tra la società ed il calciatore MANGIONE  Gaetano è  stato stipulato  un accordo economico biennale, dall’ 01.07.2018 al 30.06.2020, che prevede il pagamento di euro 6.000,00 per la stagione 2018/2019 ed euro 6.800,00 per la stagione 2019/2020 per un totale di euro 12.800,00;

- nell’anno 2018, in occasione della nascita del secondo figlio del calciatore, la società, tenuto conto del rapporto di amicizia esistente, ha aderito alla richiesta del calciatore di anticipare parte dei pagamenti dovuti per  l’anno  successivo  corrispondendo  la somma  di  euro 9.400,00 documentata da n. 5 bonifici;

- nella stagione 2019/2020, il 29.05.2020, effettuava il pagamento di euro 3.000,00;

- la società, pertanto, ha versato al calciatore la somma complessiva di euro 12.400,00 e la somma richiesta di euro 3.000,00 risulta non dovuta;

- inoltre, dal gennaio 2020 il calciatore, senza alcun reale motivo, ha cessato di allenarsi con la squadra;

- i campionati dilettantistici sono stati interrotti dal 10.03.2020 e sulla base del Protocollo d’Intesa AIC/LND, come confermato da controparte, l’importo del compenso netto nella stagione 2019/2020 ammonta ad euro 5.440,00;

- il pagamento effettuato dalla società di euro 12.400,00, risulta, pertanto, superiore a quello dovuto.

Tanto premesso la società chiede:

1. In via principale, accertare l’avvenuto pagamento al calciatore della somma complessiva di euro 12.400,00 per il biennio 2018/2020, a fronte di un importo totale dovuto di euro 11.400,00 in base al Protocollo d’Intesa AIC/LND, e disporre il rigetto del ricorso.

Il calciatore MANGIONE Gaetano produce una memoria con la quale:

- contesta integralmente quanto asserito dalla società ribadendo il Ricorso introduttivo e richiedendo, in via principale il pagamento della somma di euro 3.800,00 ed, in via subordinata, di euro 2.400,00;

- evidenzia  che  il  Protocollo  d’Intesa  AIC/LND  è  relativo  alla  risoluzione  delle  problematiche

economiche della stagione sportiva 2019/2020;

- i n. 5 pagamenti, effettuati dalla società prima del 01.07.2019, data di inizio della stagione sportiva 2019/2020, devono essere considerati relativi alla stagione sportiva 2018/2019, come si rileva dalle causali riportate nei bonifici del:

- 08.10.2018 “rimborso settembre 2018” di euro 1.600,00;

- 17.12.2018 “rimborso novembre 2018” di euro 600,00;

- 08.01.2019 “rimborso dicembre 2018” di euro 1.600,00;

- 11.02.2019 “rimborsi gennaio 2019” di euro 2.600,00;

- 24.07.2019 “saldo stagione 2018 2019” di euro 3.000,00;

l’unico pagamento relativo alla stagione sportiva 2019/2020 è quello del bonifico del 29.05.2020 dell’importo di euro 3.000,00 con causale “rimborso spese acconto stag. 19/20”.

Il calciatore, pertanto, chiede il rigetto  della domanda formulata dalla società e conferma  le conclusioni del reclamo introduttivo.

La Commissione, valutato il Ricorso e la memoria del calciatore nonché la memoria della società, rilevato che la società con le causali dei bonifici conferma che l’unico bonifico relativo alla stagione 2019/2020 è quello del 29.05.2020 di euro 3.000,00, accoglie il Ricorso del calciatore e, tenuto conto del Protocollo d’Intesa AIC/LND, determina in euro 2.440,00 il credito del calciatore.

P.Q.M.

dichiara dovuto dalla Società S.S.D. ARL FUTSAL PISTOIA al sig. Gaetano MANGIONE la somma di Euro 2.440,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5, i termini  dell’avvenuto pagamento  inviando  copia della  liberatoria  e del documento d’identità  del  calciatore  regolarmente datato e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta)   della data della   presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter  comma 1 delle N.O.I.F.

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