LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 247 LND del 07.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MONTELLA/F.C. APRILIA RACING CLUB SRL
RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MONTELLA/F.C. APRILIA RACING CLUB SRL
Il calciatore MONTELLA ANTONIO presenta un Ricorso contro la FC Aprilia Racing Club Srl esponendo quanto segue:
- per la stagione sportiva 2019/2020 è stato tesserato con la FC Aprilia Racing Club Srl, iscritta al campionato nazionale di serie D, con un accordo economico che prevede il compenso globale lordo di euro 15.000,00;
- a seguito degli eventi conseguenti la situazione pandemica COVID-19 (cd. Coronavirus), i campionati di calcio sono stati sospesi in data 10.03.2020;
- a conclusione del Consiglio Federale del 20.05.2020 è stata definitivamente decretata l’interruzione dell’attività dilettantistica per la stagione sportiva 2019/2020;
- per l’intera durata dell’accordo economico ha svolto regolarmente la propria attività sportiva, con allenamenti individuali in attesa della ripresa del campionato;
- la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 8.617,00 risultando debitrice della ulteriore somma di euro 6.383,00.
Tanto premesso, il calciatore MONTELLA Antonio chiede:
1. In via principale, condannare la società FC Aprilia Racing Club Srl al pagamento della somma di euro 6.383,00;
2.In via subordinata e in applicazione del Protocollo d’Intesa AIC/LND, che gli sia riconosciuto il diritto ad un importo di euro 12.000,00, con un saldo finale, avendo percepito la somma di euro 8.617,00, di euro 3.383,00.
La società FC Aprilia Racing Club Srl si costituisce rappresentando che:
- tra la società ed il calciatore MONTELLA Antonio in data 06.12.2019 è stato stipulato un accordo economico con scadenza 30.06.2020, che prevede il pagamento di euro 15.000,00;
- i campionati dilettantistici, per la gravissima emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, sono stati sospesi dal 10.03.2020 e dal 20.05.2020 definitivamente interrotti;
- il pagamento effettuato dalla società è di euro 8.617,00 e, pertanto, il calciatore richiede in via principale la somma di euro 6.383,00 ed in via subordinata, alla luce del Protocollo d’Intesa AIC/LND, la somma di euro 3.383,00.
Tanto premesso la società, richiamando l’art. 94 ter, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. contesta la domanda attorea e tenuto, poi, conto che il calciatore fin dal mese di marzo 2020 poteva attivarsi per ricevere i previsti “ristori” mentre l’interruzione del campionato pone chiaramente la società in difficoltà economiche e, potenzialmente, la espone a provvedimenti disciplinari, chiede: rigettare le richieste del ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la LND, valutato il Ricorso del calciatore, nonché la memoria di costituzione della società, accoglie il Ricorso del calciatore e, tenuto conto del Protocollo d’Intesa AIC/LND, determina in euro 3.383,00 il credito che la società deve corrispondere al Sig. ANTONIO MONTELLA.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.