LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2020/2021 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 269 LND del 22.04.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide CORSO/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO
RICORSO DEL CALCIATORE Davide CORSO/A.S.D.CORIGLIANO CALABRO
Con reclamo notificato tramite raccomandata A.R. il signor Davide CORSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D.CORIGLIANO CALABRO un accordo economico che prevedeva la corresponsione lorda di euro 30.600,00 per la stagione sportiva 2019/2020;
- letto il reclamo del calciatore Davide CORSO, con il quale si deduce che l’attività agonistica è stata l’interrotta nel mese di dicembre 2019 in quanto svincolato e che la società è rimasta inadempiente per un importo totale complessivamente pari ad € 10.424,51;
- letta la memoria di costituzione della società A.S.D.CORIGLIANO CALABRO trasmessa in data 14 settembre2020 e ritenute, non provate le eccezioni svolte dalla resistente, in relazione alla data di scioglimento dell’accordo economico;
- letta la memoria conclusiva della difesa del reclamante trasmessa in data 14 ottobre 2020, con la quale si insiste per la condanna della società al pagamento delle somme quantificate nel reclamo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, dichiara dovuta dalla Società A.S.D.CORIGLIANO CALABRO al Sig. Davide CORSO, la somma di Euro 10.424,51.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.